Costituzioni Art. 42
1. La Professione è l’atto ecclesiale solenne con il quale il candidato, memore della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo secondo l’esempio di Francesco e seguendo la Regola dell’OFS.
2. Reg 23 La Professione incorpora il candidato all’Ordine ed è di per sé un impegno perpetuo. La Professione perpetua, per ragioni pedagogiche oggettive e concrete, può essere preceduta da una Professione temporanea rinnovabile annualmente. Il tempo totale della Professione temporanea non può superare i tre anni.
3. La Professione è ricevuta dal Ministro della Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della Chiesa e dell’OFS. Il rito si svolga secondo le disposizioni del Rituale.
4. La Professione non impegna unicamente i professi verso la Fraternità, bensì allo stesso modo impegna la Fraternità a prendersi cura del loro benessere umano e religioso.
5. L’atto di Professione viene registrato e conservato nell’archivio della Fraternità.